Redazione e pubblicazione di bilanci anche per snc e sas
Queste le previsioni di una direttiva europea di prossima emanazione
Obbligo di redigere il bilancio e pubblicarlo presso il Registro Imprese anche per tutte le società di persone di tipo commerciale. Tale obbligo andrà regolamentato dagli Stati membri entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva e reso cogente entro 30 mesi.
È il principale effetto che andrà a realizzarsi a seguito dell’approvazione della direttiva recante “Modifica delle direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario”. La direttiva, sottoposta a procedura di rettifica ex art. 241 del regolamento del Parlamento europeo, mira a migliorare la trasparenza e la fiducia nel contesto imprenditoriale, sviluppare servizi pubblici transfrontalieri più digitalizzati e connessi per le società e agevolare l’espansione transfrontaliera per le PMI, il che a sua volta determinerà una maggiore integrazione e digitalizzazione del mercato unico.
Al fine di conseguire tali obiettivi la direttiva:
– aumenterà la quantità di dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese e/o nel BRIS e ne migliorerà l’affidabilità;
– consentirà l’utilizzo diretto dei dati sulle società disponibili nei Registri delle imprese al momento della costituzione di succursali e controllate transfrontaliere e nell’ambito di altre attività e situazioni transfrontaliere.
Di estremo interesse risulta quanto previsto per le società di persone esercenti attività commerciali (sono quindi escluse le società semplici) per le quali si legge nei considerando: “Al fine di tutelare gli interessi dei terzi e rafforzare la fiducia nelle transazioni commerciali con diversi tipi di società nel mercato unico, è importante migliorare la trasparenza e agevolare l’accesso su base transfrontaliera alle informazioni sulle cosiddette «società commerciali di persone» […]. A tal fine, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano pubblicate le stesse informazioni di base sulle «società commerciali di persone». Gli obblighi di pubblicità per le società di persone dovrebbero rispecchiare gli obblighi di pubblicità ai quali sono soggette le società di capitali, ma dovrebbero essere adattati alle caratteristiche specifiche delle società di persone”.
Inoltre, si prosegue nei considerando, è “opportuno che le informazioni sulle «società commerciali di persone» siano accessibili anche a livello dell’Unione attraverso il sistema di interconnessione dei registri, analogamente a quanto avviene per le società di capitali, con determinate informazioni rese disponibili gratuitamente, e che siano identificate inequivocabilmente mediante l’identificativo unico europeo («EUID»)”.
La direttiva prevede poi che, per l’Italia, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice pubblichino le seguenti informazioni sulla società:
– la denominazione;
– la forma giuridica;
– la sede sociale e lo Stato membro in cui la società è registrata;
– l’eventuale modifica della sede sociale;
– il numero di registrazione;
– l’importo totale dei conferimenti dei soci (partner);
– l’atto costitutivo e lo statuto – se quest’ultimo forma oggetto di atto separato – se tali documenti sono richiesti dal diritto nazionale;
– le modifiche degli atti di cui al punto precedente, compresa l’eventuale proroga della società;
– dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell’atto modificato nella sua versione aggiornata;
– le generalità dei soci autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con i terzi e nei procedimenti giudiziari e le informazioni che precisino se essi possono agire da soli o sono tenuti ad agire congiuntamente;
– le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti;
– i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 86/635/Cee, 91/674/Cee e 2013/34/Ue (direttive sui conti annuali e bilanci di banche, assicurazioni e talune tipologie di imprese, anche piccole);
– lo scioglimento della società;
– la sentenza che dichiara la nullità della società;
– le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
– l’eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal Registro negli Stati membri in cui quest’ultima produce effetti giuridici;
– la sede dell’amministrazione centrale della società nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale;
– il centro di attività principale della società nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale.
In definitiva, a tutte le società di persone sarà richiesta un’assoluta trasparenza, del tutto simile a quella delle società di capitali, con particolare riferimento al bilancio. Da valutare se ci sarà uno spazio per non imporre la pubblicazione di alcune informazioni alle micro imprese.
Maggiori informazioni contattando lo studio commercialista Dott.Giancarlo Mandorino in Piacenza.