Acconto IRAP 2022 non più dovuto per imprenditori individuali e professionisti

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Acconto IRAP 2022 non più dovuto per imprenditori individuali e professionisti

Approssimandosi il termine per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, fissato, per i soggetti “solari”, al 30 novembre 2022, appare opportuno riepilogare le novità applicabili da quest’anno

Occorre innanzitutto ricordare i soggetti non più tenuti all’adempimento.

Il caso più rilevante è quello delle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni che, a partire dal 2022, sono escluse da IRAP, a prescindere dalla sussistenza, o meno, di un’autonoma organizzazione (art. 1 comma 8 della L. 234/2021). Pertanto, a partire dal medesimo anno, tali soggetti non devono più nemmeno l’acconto IRAP.
Infatti, secondo la C.M. 31 ottobre 1977 n. 96/13/3983 (i cui chiarimenti sono applicabili anche all’IRAP ex art. 30 del DLgs. 446/97), “ai fini dell’acconto la qualità di soggetto d’imposta deve sussistere tanto nel periodo di competenza quanto in quello precedente”.

Da quest’anno non è più dovuto nemmeno l’acconto della maggiorazione IRES del 10,5% da parte delle società in perdita sistematica per effetto dell’abrogazione della relativa disciplina ad opera dell’art. 9 comma 1 del DL 73/2022 a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (2022, per i soggetti solari).

Pertanto, a partire da tale periodo d’imposta, la maggiorazione in esame non si applica laddove:
– i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
– ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Questo, nonostante alcuni profili di incertezza che sembrano emergere, in termini di decorrenza, dalla lettura della Relazione illustrativa al Ddl. di conversione del DL 73/2022 (A.C. 3653), che però mal si conciliano con l’ambito temporale individuato inequivocabilmente dall’art. 9 del DL 73/2022.

La stessa maggiorazione continua invece ad applicarsi alle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94, atteso che l’art. 9 comma 1 del DL 73/2022 non interviene sulle relative disposizioni. Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento dell’acconto della maggiorazione, a condizione che l’importo del rigo RQ62, colonna 10 (“Imposta”), del modello REDDITI SC 2022 (al netto degli importi indicati nelle colonne 13 “Detrazioni” e 15 “Crediti d’imposta e ritenute”) risulti pari o superiore a 21 euro.

Dal 2022 cessa di applicarsi anche l’addizionale IRES del 3,5% introdotta dall’art. 1 commi 716-718 della L. 160/2019, limitatamente ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:
– concessioni autostradali;
– concessioni di gestione aeroportuale;
– autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli artt. 16 e 18 della L. 84/94;
– concessioni ferroviarie.

Pertanto, dal 2022, non risulta più dovuto nemmeno l’acconto di tale addizionale.

Infine, l’art. 9 comma 2 del DL 73/2022 ha abrogato l’addizionale IRES del 4% istituita dall’art. 3 della L. 7/2009 nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti in Italia:
– che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio;
– emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
– con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro, determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

L’abrogazione decorre retroattivamente dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti “solari”). Conseguentemente, in relazione a tale addizionale, non è più dovuto nemmeno l’acconto a partire dal medesimo periodo d’imposta.

Maggiori informazioni contattando lo studio Dott. Giancarlo Mandorino, Commercialista in Piacenza.

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