DIFFERIMENTO DEL SALDO IVA PER IL 2016 CON DUBBI

Il termine ordinario è il 16 marzo 2017, ma può slittare secondo le scadenze previste per il modello REDDITI.

Il venir meno, dal 2017, della possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma unificata ha comportato una ridefinizione dei termini per il versamento del saldo IVA.
L’art. 7-quater, comma 20 del DL 193/2016 ha infatti modificato gli artt. 6 e 7 del DPR 542/99, al fine di eliminare i riferimenti alla dichiarazione unificata. Secondo le nuove disposizioni, per il versamento del saldo IVA è confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo. In alternativa, a decorrere da quest’anno, è possibile differirne il versamento entro il termine stabilito, dal nuovo art. 17 comma 1 del DPR 435/2001, per il versamento delle imposte derivanti dal modello REDDITI, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Pertanto, considerando il nuovo termine stabilito per il versamento del saldo delle imposte emergenti dal modello REDDITI (art. 17 comma 1 del DPR 435/2001, come modificato dall’art. 7-quater comma 19 del DL 193/2016), è possibile differire il versamento del saldo IVA entro il 30 giugno 2017, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2017 (complessivamente l’1,6%).
La nuova formulazione degli artt. 6 e 7 del DPR 542/99 comporta qualche dubbio circa l’ulteriore possibilità, concessa dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, di effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2016 anche entro il termine del 31 luglio 2017 (il 30 luglio 2017 cade di domenica), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi.
I riformulati artt. 6 e 7 del DPR 542/99, infatti, fanno letteralmente riferimento al comma 1 dell’art. 17 del DPR 435/2001 e non anche al successivo comma 2.
Tuttavia, sulla base di un’interpretazione sistematica e in analogia con quanto avveniva negli anni scorsi, è ragionevole ritenere che il versamento del saldo IVA 2016 entro il 31 luglio 2017 sia comunque ammesso, in quanto il comma 2 dell’art. 17 del DPR 435/2001 stabilisce che i “versamenti di cui al precedente comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti”.
Come in precedenza, l’ulteriore differimento del saldo IVA comporta che l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% vada calcolata anche sulle precedenti maggiorazioni mensili dello 0,4%, maturate dal 16 marzo al 30 giugno.
Questa impostazione è stata seguita anche dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, nel documento del 31 gennaio 2017, ai fini del versamento del saldo IVA emergente dalla dichiarazione relativa al 2016.
Per i soggetti IRES che approvano il bilancio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, i versamenti delle imposte dirette devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi.
In relazione alle società con esercizio coincidente con l’anno solare, che approvano il bilancio 2016 a giugno 2017, il versamento del saldo IVA relativo al 2016 è quindi consentito entro il 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,4% per ciascun mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2017 (quindi il 2%), oppure entro il 30 agosto 2017 con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (ritenendo ammissibile anche per il saldo IVA l’ulteriore differimento dei versamenti ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, come sopra descritto), calcolata anche sul precedente 2%.
Da chiarire quali sono i termini per i “non solari”.
Ulteriori considerazioni riguardano i soggetti passivi IVA che hanno un esercizio non coincidente con l’anno solare. Fino al 2016, infatti, la possibilità di differire il versamento del saldo IVA rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo era collegata alla presentazione della dichiarazione unificata, che presupponeva la presenza di un periodo d’imposta, ai fini delle imposte sui redditi, coincidente con l’anno solare. A seguito delle modifiche intervenute nella disciplina del versamento del saldo IVA, che effettua un rinvio generale all’art. 17 del DPR 435/2001, dovrà essere chiarito se la possibilità di differire il versamento sia applicabile anche da parte dei soggetti “non solari” ai fini delle imposte dirette, considerato che ai fini IVA il periodo d’imposta è sempre coincidente con l’anno solare.
La possibilità per i soggetti “non solari” di differire il versamento del saldo IVA entro il termine previsto per i versamenti del modello REDDITI sarebbe infatti una novità assoluta sulla quale è necessario un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, osservando che, qualora si applicasse tale possibilità, si avrebbe, ad esempio, che una società il cui esercizio si chiude il 30 giugno 2017 potrebbe effettuare il versamento del saldo IVA 2016, in luogo dell’ordinario termine del 16 marzo 2017, entro:
– il 2 gennaio 2018, in quanto ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per le imposte dirette, tenendo conto che il 31 dicembre 2017 e il 1° gennaio 2018 sono festivi;
– il 1° febbraio 2018 (trentesimo giorno successivo al 2 gennaio 2018), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

Per maggiori delucidazioni puoi contattare lo Studio Dott. Rag. Giancarlo Mandorino Commercialista a Piacenza.

 

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