Indennità una tantum di 150 euro per i dipendenti con imponibile fino a 1.538 euro

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Indennità una tantum di 150 euro per i dipendenti con imponibile fino a 1.538 euro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Aiuti-ter: l’indennità spetta anche ad autonomi, professionisti, pensionati e altre categorie

E’ entrato in vigore oggi il DL 23 settembre 2022 n. 144 (decreto “Aiuti-ter”), pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
Oltre a misure di carattere fiscale, come la proroga e il rafforzamento per i tax credit alle imprese per l’acquisto di energia e gas, il provvedimento introduce un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022, dopo l’indennità di 200 euro prevista dagli artt. 3132 e 33 del DL 50/2022.

Come per l’una tantum di 200 euro, l’indennità in esame spetta a diverse categorie di lavoratori, nonché pensionati, disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza.
Nel dettaglio, l’art. 18 riconosce ai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) un bonus di 150 euro per il mese di competenza novembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre non ecceda l’importo di 1.538 euro e che gli stessi non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19. A differenza di quanto previsto dall’art. 31 del DL 50/2022, la norma non subordina l’accesso alla fruizione dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore. L’indennità sarà erogata sempre automaticamente dal datore di lavoro, previa specifica dichiarazione del lavoratore, e potrà essere recuperata dall’azienda mediante la denuncia UniEmens, secondo le istruzioni che saranno rese note dall’Istituto di previdenza. L’indennità – specifica la norma – è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

Il medesimo importo viene poi riconosciuto, per effetto dell’art. 19 del decreto in esame, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi, sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Per poter beneficiare dell’indennità, tali soggetti devono essere residenti in Italia e titolari di un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021 (invece di 35.000, come previsto per l’indennità di luglio). L’indennità verrà erogata d’ufficio dall’INPS (o altro ente previdenziale qualora il trattamento pensionistico non sia gestito dall’INPS) a ciascun soggetto avente diritto una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto percettore svolga attività lavorativa.

L’indennità di 150 euro sarà erogata nel mese di novembre dall’INPS anche ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità ex art. 32 comma 8 del DL 50/2022 che, alla data di entrata in vigore del DL in esame, abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, nonché, ai soggetti che percepiscano le indennità di NASpI, DIS-COLL a novembre 2022 e, nel corso dell’anno 2022, l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
Il bonus potrà inoltre essere richiesto dai titolari di rapporti di co.co.co. ex art. 409 c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai contratti, all’iscrizione alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla non titolarità dei trattamenti ex 19 comma 1 del DL 144/2022; il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

Il comma 12 prevede l’erogazione dell’una tantum anche ai lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di una delle indennità COVID-19 ex art. 10 commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dell’art. 42 del DL 73/2021, nonché ai collaboratori sportivi di cui all’art. 32 comma 12 secondo periodo del DL 50/2022, mentre i commi 13 e 14 prevedono l’erogazione, previa presentazione della domanda:
– ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve superare i 20.000 euro per l’anno 2021;
– ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
L’indennità in esame spetta poi anche ai lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA e agli incaricati alle vendite a domicilio ex art. 32 commi 15 e 16 del DL 50/2022, nonché ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Infine, con riguardo al lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS e a casse di previdenza private, si segnala che l’art. 21 del DL in esame incrementa di 150 euro – con conseguente aumento dei limiti di spesa per il 2022 – l’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022, a condizione che, nel periodo di imposta 2021, il lavoratore autonomo o professionista abbia percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Maggiori informazioni contattando lo Studio Dott.Mandorino Giancarlo a Piacenza.

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