Si ricorda che il premio in esame è corrisposto, su istanza della futura madre o della madre del minore, direttamente dall’Istituto di previdenza, che verserà l’importo di 800 euro per evento e in relazione a ogni figlio nato o adottato/affidato.

La domanda potrà essere presentata in via esclusivamente telematica a partire dal 4 maggio 2017 – data in cui sarà messa in esercizio la relativa procedura di acquisizione – e, in sede di presentazione, l’interessata dovrà dichiarare l’evento per il quale richiede il beneficio, specificando il compimento del settimo mese di gravidanza, la nascita, l’adozione o l’affidamento nazionali o internazionali del minore. Inoltre, precisa la circolare, la richiedente potrà proporre un’unica domanda relativamente allo stesso minore, (ad es. il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore), eccetto in caso di parto plurimo.

Proseguendo con le modalità di presentazione della domanda, l’INPS spiega che quest’ultima dovrà essere presentata via web, accedendo al sito istituzionale mediante PIN dispositivo, tramite Contact Center Integrato oppure servendosi dei Patronati.

A questo punto, la circolare distingue a seconda che la domanda sia presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza o dopo la nascita, l’affido o l’adozione.
Nel primo caso, al fine di accertare lo stato di gravidanza e il compimento del requisito temporale richiesto, la richiedente dovrà, a sua scelta, indicare una delle seguenti modalità di certificazione:
– presentazione in busta chiusa del certificato di gravidanza in originale o, laddove consentito, in copia autentica;
– indicazione del numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL;
– indicazione che il certificato è stato già trasmesso all’INPS per domanda relativa ad un’altra prestazione relativa alla medesima gravidanza;
– esclusivamente per le future madri non lavoratrici, in alternativa al certificato di gravidanza, è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.

Inoltre, precisa l’INPS, saranno acquisite anche le istanze presentate da soggetti che, avendo maturato i sette mesi necessari, abbiano subìto un’interruzione di gravidanza, a condizione che la domanda sia corredata da documentazione comprovante tale evento.

Richiesta l’autocertificazione del codice fiscale del bambino.

In caso di nascita, affido o adozione, invece, occorre che la richiedente autocertifichi il codice fiscale del bambino e tutte le altre informazioni necessarie mentre, in caso di parto plurimo (o adozione o affidamento di più minori), è richiesta l’indicazione di tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ciascun minore.

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione. Diversamente, per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio scorso al 4 maggio 2017, il termine di un anno decorre dalla data da ultimo citata.
Il pagamento del premio verrà effettuato direttamente dall’INPS, nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

Le istanze acquisite nella gestione INPS verranno sottoposte ad apposita istruttoria e il provvedimento di accoglimento o di rigetto sarà visionabile accedendo al proprio profilo dello sportello virtuale. In ogni caso, l’INPS trasmetterà una pre-informativa ai recapiti che il soggetto ha comunicato precedentemente all’Istituto al momento di presentazione della domanda.

Per maggiori delucidazioni puoi contattare lo Studio Dott. Rag. Giancarlo Mandorino Commercialista a Piacenza.