Bonus giardini, definito il perimetro di applicazione

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Bonus giardini, definito il perimetro di applicazione

Negli incontri con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla detrazione del 36% per le spese relative alla realizzazione di giardini, introdotta per l’anno 2018 dall’art. 1, cc. da 12 a 15 della legge n. 205/2017. Vediamo insieme le caratteristiche del cosiddetto “bonus giardini“.

Benefici per vivai e giardinieri

Questa agevolazione svilupperà positivamente il lavoro di vivai e giardinieri. La detrazione del 36% spetta a fronte delle spese sostenute per:

– sistemazione a verde di aree scoperte di abitazioni esistenti;

– realizzazione di recinzioni e di impianti di irrigazione;

– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all’esecuzione dei predetti interventi. L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che la detrazione riguarda gli interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riferimento alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere e tipo.

Quindi si deve trattare di un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a nuovo o nel radicale rinnovamento di un giardino esistente. Al limite, è agevolabile anche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che faccia parte di un ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Dalla precisazione dell’Agenzia si evince che la manutenzione ordinaria annuale di un giardino non rientra nell’agevolazione, come pure l’acquisto di piante per interni compresi i balconi.

Quanto è possibile detrarre?

La spesa massima ammessa in detrazione per le persone fisiche è pari a 5.000,00 euro e quindi il recupero fiscale ammonta a 1.800,00 euro, che però deve essere detratto in dieci rate annuali. La detrazione riguarda le unità immobiliari a destinazione abitativa anche se comprese in un condominio.

Il pagamento della prestazione deve essere eseguito mediante strumenti idonei a consentire la tracciabilità e quindi può essere effettuato mediante:

– bonifico bancario, sul quale non deve essere indicato il riferimento normativo;

– assegni bancari o circolari;

– bancomat;

– carte di credito o di debito.

In sostanza, non è ammesso alcun pagamento in contanti.

Sull’importo riscosso dal prestatore del servizio, la banca non deve operare la ritenuta, come avviene invece per le spese di manutenzione detraibili.

L’importo detraibile del bonus giardini può comprendere anche l’Iva, che può essere del 10% se la prestazione comprende principalmente la fornitura di piante, oppure del 22% per le altre operazioni relativa alla realizzazione del giardino (impianto di irrigazione, pozzo, progettazione, ecc.).

Attenzione alla proprietà e alla vendita

L’abitazione deve essere detenuta dal soggetto che intende usufruire della detrazione, con idoneo titolo (proprietà, affitto, comodato). La detrazione spetta al 50% se l’abitazione è utilizzata promiscuamente per l’esercizio di un’attività di impresa o professionale. É cumulabile con la detrazione delle spese di manutenzione degli immobili di interesse storico e artistico.

Nei casi di vendita dell’immobile, le rate residue della detrazione spettano all’acquirente, a meno che non venga precisato nel rogito che restano a favore del cedente.

Nel caso di decesso, le rate ancora da recuperare spettano soltanto all’erede che avrà la detenzione dell’abitazione.

Per maggiori informazioni sul bonus giardini puoi contattare lo studio del Dott.Giancarlo Mandorino, commercialista in Piacenza.

 

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