Prestazioni occasionali: cosa cambia con il Decreto Dignità?

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Prestazioni occasionali: cosa cambia con il Decreto Dignità?

Negli ultimi mesi ci sono state alcune variazioni in materia fiscale e del lavoro. La legge 96/2018 di conversione del D.L. 87/2018, il cosiddetto “Decreto Dignità” ha apportato modifiche anche nel campo delle prestazioni occasionali. Tra autocertificazione e divieti, ecco cosa cambia.

Prestazioni occasionali: chi può farne uso?

Con il termine “prestazioni occasionali” si intendono attività lavorative svolte in modo sporadico e saltuario, attraverso un apposito contratto rivolto a: professionisti, imprenditori, enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, lavoratori autonomi e associazioni.
La disciplina  delle prestazioni di lavoro occasionali è stata introdotta dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Contratto di prestazioni occasionali: limiti e modalità

L’art. 54 bis fissa limiti e modalità in cui è ammesso acquisire prestazioni di lavoro occasionali:
per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
– per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, per compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

3 importanti novità introdotte dal Decreto Dignità

Come abbiamo ricordato, il Decreto Dignità ha introdotto alcune importanti modifiche, sia a livello formale che per quanto riguarda limiti e modalità di utilizzo al contratto di prestazione occasionale.

1) I compensi per prestazioni occasionali possono essere computati nella minor misura del 75% per quanto riguarda alcune categorie di soggetti. I prestatori però devono autocertificare la propria condizione durante la registrazione nella piattaforma informatica. I soggetti interessati sono: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitari; persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

2) Il prestatore in favore di imprese del settore agricolo deve autocertificare sulla piattaforma informatica di non essere stato iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno precedente alla domanda.

3) Deroga per aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel turismo: questo tipo di azienda può ricorrere alle prestazioni occasionali anche se ha alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (normalmente sono concesse solamente ad aziende che hanno fino a 5 lavoratori). La deroga è comunque limitata alle attività lavorative rese dai soggetti di cui al già citato comma 8 e a condizione che le medesime aziende abbiano alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori.

Per maggiori informazioni sullo prestazioni occasionali puoi contattare lo studio del Dott.Giancarlo Mandorino, commercialista a Piacenza.

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