Voucher per la digitalizzazione delle Pmi

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Voucher per la digitalizzazione delle Pmi

Il c.d. “voucher digitalizzazione” è concesso alla micro, piccole e medie imprese, sotto forma di voucher, d’importo non superiore a 10.000 euro (nel limite delle risorse disponibili pari a 100 milioni di euro), per l’acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico.
I voucher sono concessi nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda per la concessione del voucher le imprese che:

  • si qualificano come micro, piccola o media impresa (MPMI), ai sensi del DM 18.4.2005, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato;
  • non rientrano tra le imprese attive nei settori esclusi dagli aiuti “de minimis” (ad esempio, operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura);
  • abbiano sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
  • non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le medesime spese;
  • non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di precedente dichiarazione dell’aiuto come illegale e incompatibile con il mercato comune, da parte della Commissione europea.

Secondo il MISE “gli studi professionali e, più in generale, i liberi professionisti possono accedere alle agevolazioni solo qualora svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro delle imprese”. Possono accedere alle agevolazioni anche le reti d’impresa dotate di soggettività giuridica (c.d. reti-soggetto) iscritte al Registro delle imprese; sono invece escluse dalle agevolazioni le reti d’impresa non dotate di soggettività giuridica (c.d. reti-contratto; cfr. risposte MISE 20.12.2017).

Spese agevolabili

Sono considerate ammissibili alle suddette agevolazioni le spese relative all’acquisto di hardware, software e servizi specialistici che consentano:

  • il miglioramento dell’efficienza aziendale;
  • la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;
  • lo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
  • la connettività a banda larga e ultralarga;
  • il collegamento alla rete Internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili;
  • la formazione qualificata, nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology: ICT) del personale delle PMI.

Le licenze d’uso devono prevedere una durata tale da consentire il loro mantenimento nei tre anni successivi all’erogazione del voucher. Rimane ferma la possibilità, per l’impresa beneficiaria, di sostituire il software qualora lo stesso risulti obsoleto, tenendo a disposizione la documentazione di spesa degli acquisti effettuati in sostituzione (risposte MISE 20.12.2017).
I servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo di siti web possono riguardare anche ambiti di attività diversi rispetto allo sviluppo di soluzioni di e-commerce, a condizione che detta spesa sia riferita ad un progetto che consenta il raggiungimento delle finalità previste dal DM 23.9.2014 (risposte MISE 16.1.2018).

Spese escluse

A titolo esemplificativo, sono escluse le spese relative a (risposte MISE 20.12.2017):

  • beni e/o servizi non strettamente finalizzati al raggiungimento delle finalità previste dalla norma;
  • beni non nuovi di fabbrica (beni usati e beni rigenerati);
  • beni che costituiscono una mera sostituzione di quelli già esistenti in azienda ovvero, nel caso delle licenze d’uso dei software, un rinnovo di programmi già in uso, soluzioni software non iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali;
  • servizi di consulenza specialistica continuativi o periodici o che comportano costi di esercizio ordinari dell’impresa in quanto connessi ad attività regolari (es. consulenza fiscale, legale o pubblicità);
  • servizi di consulenza e/o formazione erogati, anche parzialmente, in un periodo diverso da quello di svolgimento del progetto;
  • canoni di abbonamento relativi a servizi informatici e software;
  • canoni di noleggio di attrezzature informatiche, beni e/o servizi resi a titolo di prestazione occasionale, commesse interne all’azienda, materiali di consumo;
  • imposte e tasse di qualsiasi genere, compresa l’IVA;
  • canoni di leasing.

Tracciabilità dei pagamenti

La data del primo titolo di spesa ammissibile deve essere successiva alla prenotazione del voucher e l’investimento complessivo deve essere ultimato non oltre sei mesi dalla pubblicazione, da parte del Ministero, del provvedimento cumulativo di prenotazione.
I pagamenti dovranno essere tracciabili e gestiti attraverso un conto corrente dedicato; deve altresì essere indicata la causale “bene acquistato ai sensi del decreto MISE 23 settembre 2014” (non è, ad esempio, possibile fruire dell’agevolazione se il pagamento è effettuato mediante carte di credito aziendali; cfr. risposte MISE 16.1.2018).
I giustificativi relativi alle spese rendicontate vanno conservati per i 10 anni successivi al completamento del progetto.

Presentazione delle domande

Le domande di accesso ai voucher devono essere presentate:

  • esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it), accessibile dalla sezione “Voucher per la digitalizzazione”;
  • a partire dalle ore 10.00 del 30.1.2018 e fino alle ore 17.00 del 9.2.2018.

Per la compilazione della domanda, possibile dalle ore 10.00 del 15.1.2018, l’impresa deve disporre:

  • di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, iscritto nel Registro delle imprese;
  • della firma digitale.

Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda di accesso all’agevolazione; la documentazione deve essere completa di ogni sua parte e corredata dei relativi allegati, secondo quanto previsto dal DM 24.10.2017 e dalla procedura informatica, a pena di inammissibilità.

Erogazione del voucher

Per ottenere l’assegnazione definitiva del contributo l’impresa deve presentare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e sempre con l’apposita procedura informatica, la richiesta di erogazione, allegando, tra l’altro, i titoli di spesa.
L’erogazione del contributo è effettuata dal Ministero in un’unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa inerente.
Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello, il Ministero adotta un provvedimento cumulativo di prenotazione; a tal fine, sono prese in considerazione tutte le domande presentate.
Nel caso in cui l’importo complessivo dei voucher concedibili superi le risorse disponibili, il Ministero dello Sviluppo economico, procederà al riparto delle risorse disponibili in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del voucher da assegnare a ciascun beneficiario.
Sull’importo erogabile del voucher non si applica la ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 co. 2 del DPR 600/73.

Ipotesi di revoca

L’agevolazione è revocata, in misura totale o parziale, qualora:

  • sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero il venir meno delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell’agevolazione concessa;
  • risulti essere irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
  • risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
  • non siano rispettati i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di erogazione;
  • intervenga il fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero l’apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale;
  • sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo con altri contributi pubblici a valere sulle spese ammissibili all’agevolazione in esame.

Incumulabilità con il credito di imposta per la digitalizzazione delle PMI

L’art. 6 co. 12 del DL 145/2013 prevede la non cumulabilità dell’agevolazione in esame con il credito di imposta per la digitalizzazione delle PMI di cui all’art. 6 co. 10 del DL 145/2013.

Cumulabilità con misure diverse dagli aiuti di Stato

Il voucher risulta fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quali ad esempio i super e iper-ammortamenti (risposte MISE 30.10.2017).

Per maggiori informazioni puoi contattare lo studio del Dott.Giancarlo Mandorino, commercialista a Piacenza.

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