Il sovraindebitato può pagare i debiti anche con il TFR

Con la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (artt. 14-ter-14-terdecies della L. 3/2012), il soggetto in stato di sovraindebitamento può, a certe condizioni, chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
Nella liquidazione possono essere compresi i beni del debitore, compresi i crediti, con esclusione però (art. 14-ter, comma 6 della L. 3/2012):
– dei crediti impignorabili (ex art. 545 c.p.c., ad esempio, i crediti aventi per soggetti sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri);
– dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia, come indicati dal giudice;
– dei frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, dei beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di essi (cfr. anche l’art. 170 c.c.);
– delle cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Con riguardo al patrimonio liquidabile, si segnala l’interessante decreto del Tribunale di Milano del 22 aprile 2017, con il quale è stata disposta l’apertura della procedura di liquidazione ex art. 14-quinquies della L. 3/2012, sulla base di un piano del sovraindebitato contenente la previsione del pagamento dei debiti, oltre che con la liquidazione dell’unico bene immobile di proprietà del debitore (oltretutto già oggetto di azione esecutiva immobiliare), anche con il TFR maturato (riscattabile per una somma ivi determinata), di cui una quota pari a 1/5 era stata destinata a Equitalia, e una somma portata a titolo di finanza esterna.

Nel caso di specie, un debitore-persona fisica (lavoratore dipendente subordinato) aveva proposto istanza per la nomina di un professionista facente funzioni dell’Organismo di composizione della crisi (ex art. 15, comma 9 della L. 3/2012, che fa riferimento a un professionista o a una società tra professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare di cui all’art. 28 del RD 267/42 e al notaio), al fine di proporre una domanda di liquidazione ex art. 14-ter della L. 3/2012.
Alla domanda di liquidazione dei beni, presentata con l’assistenza di un legale di fiducia, era stata allegata la relazione particolareggiata del professionista richiesta dall’art. 14-ter, comma 3 della L. 3/2012, contenente, fra l’altro l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni (lett. a) e l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (lett. b).

Nella relazione del professionista le cause dell’indebitamento

Dalla relazione – così come evidenziato dal professionista – emergeva lo stato di incolpevolezza del sovraindebitamento del debitore, in quanto collegato direttamente all’acquisto di quattro beni immobili e al mancato pagamento delle imposte relative a tali acquisti, in totale assenza di entrate per essere stato vittima il debitore stesso di una truffa da parte di soggetti terzi.
La relazione del professionista concludeva la situazione economica patrimoniale del debitore mettendo in luce che, a seguito di tali sfortunate circostanze, il debitore aveva preso in comodato gratuito da conoscenti un monolocale e che, comunque, i movimenti di gestione del conto corrente bancario a lui intestato risultavano di carattere ordinario.

Premesso quanto sopra, il Tribunale, verificata la regolarità formale della documentazione e le condizioni di ammissione alla procedura, ma soprattutto in considerazione del fatto che – come rilevato dal professionista – “i creditori non potrebbero trovare maggiore soddisfazione con azioni esecutive individuali”, ha aperto la procedura di liquidazione, accogliendo la proposta del debitore di includere nell’attivo per la liquidazione anche il TFR maturato fino a quel momento e la finanza esterna, e nominato lo stesso professionista come liquidatore.

Per maggiori delucidazioni puoi contattare lo Studio Dott. Rag. Giancarlo Mandorino Commercialista a Piacenza.

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