MAXI» ESTENSIONE DELLO SPLIT PAYMENT IVA DAL 1° LUGLIO 2017

Si fa ancora attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri dell’11 aprile scorso, che costituisce una manovra correttiva contenente una serie di disposizioni di carattere fiscale. Il Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan ha detto ieri da Washington che il decreto è “quasi una finanziaria” e che i ritardi sono dovuti “alla necessità di limare il testo data la complessità del provvedimento”.
In materia fiscale, la principale novità – annunciata anche dal comunicato stampa del Governo relativo al citato CdM – riguarda la considerevole estensione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (o “split payment”) ai fini della riscossione dell’IVA.
Lo speciale meccanismo, disciplinato dall’art. 17-ter del DPR 633/72, prevede che l’IVA, gravante su una cessione di beni o una prestazione di servizi, applicata dal fornitore all’atto dell’emissione della fattura di vendita, sia versata all’Erario direttamente dal cessionario o committente dell’operazione. Nella sostanza, l’acquirente “trattiene” l’imposta, limitandosi a corrispondere alla controparte il solo corrispettivo.
Essendosi lo “split payment” rivelato uno strumento di contrasto all’evasione di particolare efficacia (2,2 miliardi di euro recuperati su base annua, secondo la stima di www.lavoce.info), il Governo ha deciso di ampliare l’ambito applicativo dell’art. 17-ter del DPR 633/72.
In attesa del testo ufficiale, secondo le informazioni circolate, sul fronte dei “fornitori” vengono ricomprese le prestazioni di servizi soggette a ritenuta d’acconto (e, dunque, quelle a fronte delle quali sono percepiti redditi di lavoro autonomo), sinora escluse dalla speciale disciplina.
Sul fronte dei “destinatari” delle operazioni, in luogo dello Stato e degli altri enti di natura pubblica (tra cui quelli individuati dall’indice IPA) di cui alla precedente versione dell’art. 17-ter del DPR 633/72, ci si riferisce ora alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 comma 2 della L. 196/2009 (il quale rinvia anche alle Amministrazioni ex art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001).
Inoltre, tra i “destinatari” vengono annoverate:
– le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, sia mediante controllo “di diritto” ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1) c.c. (possesso del 50%+1 delle quote) sia mediante controllo “di fatto” ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 2) c.c. (esercizio di un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della controllata);
– le società controllate direttamente da Regioni, Province e Comuni, solo mediante controllo “di diritto” ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c.;
– le società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., da parte delle società sopra menzionate;
– le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana (fatta salva la possibilità di individuare, con apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento).
Per quanto riguarda il settore pubblico, i soggetti individuati dalla nuova versione dell’art. 17-ter del DPR 633/72 andranno a coincidere con l’intera Pubblica Amministrazione e, dunque, la platea dei destinatari delle fatture in “split payment” verrà ad ampliarsi e a coincidere con quella di coloro che ricevono fatture elettroniche nel formato PA (anch’essi individuati dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009).
In quest’ottica, non potrà più farsi riferimento, per lo “split”, all’ambito soggettivo delineato dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 1 e 15 del 2015. Ad esempio, a differenza di quanto avviene tuttora, rientrerebbero nella disciplina, come destinatari delle fatture in “split payment”, anche le Agenzie fiscali, gli enti previdenziali di diritto privato (espressamente esclusi nella circolare n. 1 del 9 febbraio 2015) e gli Ordini professionali (soggetti agli obblighi di fattura PA, secondo le indicazioni del MEF).
Viceversa, se finora tutti i fornitori tenuti all’applicazione dello “split payment” rientravano anche negli obblighi di fatturazione elettronica verso la P.A., con la nuova disposizione si verificheranno anche situazioni in cui la fattura in “split payment” sarà emessa con il formato analogico (tipicamente, le forniture alle società quotate, in quanto estranee al settore pubblico).
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale si prevede, comunque, l’emanazione di un decreto del MEF che individui i soggetti destinatari della nuova disposizione.
Le prospettate novità in materia di “split payment” si renderanno applicabili alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Per i fornitori, d’altra parte, sarà sufficiente indicare sulla fattura (anche laddove in formato elettronico) la dicitura “scissione dei pagamenti” (come richiede l’art. 2 del DM 23 gennaio 2015), continuando a recare l’esposizione dell’IVA, senza computarla nelle liquidazioni periodiche.
I destinatari delle fatture in “split payment” si troveranno, invece, a modificare l’intero ciclo di fatturazione passiva. Per coloro che effettuano acquisti in qualità di soggetti passivi IVA (vale a dire la maggioranza dei soggetti contemplati, da ultimo, dal DL in commento), tuttavia, gli effetti pratici non saranno dissimili da quelli derivanti dagli obblighi di reverse charge, essendo costoro tenuti ad annotare le fatture in “split” ricevute, oltre che nel registro degli acquisti, anche nel registro delle vendite, computando l’imposta “a debito” nelle liquidazioni periodiche.
La differenza che traspare, sul piano operativo, riguarda i termini di registrazione, sul registro delle vendite, delle fatture ricevute: per le fatture in “split” il termine è il 15 del mese successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile, purché con riferimento al mese precedente.
Per il reverse charge “interno”, invece, la registrazione deve avvenire entro la fine del mese di riferimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento della fattura di acquisto.

Per maggiori delucidazioni puoi contattare lo Studio Dott. Rag. Giancarlo Mandorino Commercialista a Piacenza.

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