È stata approvata ieri ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la nuova legge a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e sull’articolazione flessibile dei tempi e luoghi di lavoro per i lavoratori subordinati (c.d. “lavoro agile”).

Le disposizioni del nuovo provvedimento legislativo, che in qualche misura dovrebbe chiudere il disegno riformatore iniziato con l’approvazione della legge delega 10 dicembre 2014 n. 183 (c.d. Jobs Act), introducono una serie di tutele a favore dei lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in forma non imprenditoriale, cioè con lavoro prevalentemente proprio, ma senza vincolo di subordinazione, secondo quanto previsto dall’art. 2222 c.c., norma codicistica alla quale l’art. 1 del provvedimento fa espressamente riferimento nel determinare il campo di applicazione delle nuove disposizioni, senza che questo comporti la limitazione della portata della nuova legge al solo contratto d’opera.

Una prima parte delle disposizioni introduce tutele in relazione alla disciplina del rapporto contrattuale che vede coinvolto il prestatore d’opera. In particolare, l’art. 2 estende espressamente le norme sugli interessi nelle transazioni commerciali di cui al DLgs. 231/2002 ai rapporti tra lavoratori autonomi, imprese e pubbliche amministrazioni, mentre l’art. 3 stabilisce l’abusività di clausole contrattuali che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di contratto, di recedere senza un congruo preavviso ovvero che prevedano termini di pagamento superiori a 60 giorni.
Analogamente è considerato abusivo il rifiuto del committente di formalizzare per iscritto il contratto. L’abusività comporta la nullità della clausola e il diritto del lavoratore a ottenere il risarcimento dei danni subiti. Trovano applicazione anche le disposizioni sull’abuso di dipendenza economica previste dall’art. 9 della L. 192/1998 in tema di subfornitura.

È inoltre previsto che gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi, che prestino la loro attività in via continuativa per un committente, non comportino l’estinzione del rapporto se la conseguente astensione dal lavoro non supera il periodo di 150 giorni (art. 14).

Sul piano previdenziale è introdotta una delega (art. 6) in materia di sicurezza e protezione sociale per i professionisti iscritti agli albi, nonché di ampliamento delle prestazioni di maternità e malattia per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, mentre l’art. 7 stabilizza l’indennità di disoccupazione per i co.co.co. (c.d. DIS-COLL).
Sul piano fiscale sono state introdotte norme relative al trattamento delle spese sostenute dal professionista per vitto e alloggio, addebitate al cliente in quanto necessarie per l’esecuzione dell’incarico, così come per quelle sostenute direttamente dal committente (art. 8), nonché in tema di deducibilità delle spese di formazione (art. 9).

Da ultimo, sono previste disposizioni finalizzate a facilitare la ricerca di nuovi incarichi, sia istituendo uno sportello dedicato al lavoro autonomo in ogni centro per l’impiego od organismo autorizzato all’attività di intermediazione in materia di lavoro (art. 10), sia introducendo norme per favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici (art. 12).

Il lavoro agile deve essere regolato da un accordo scritto.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato, la legge approvata ieri si occupa esclusivamente di una specifica tipologia di prestazione, definita “lavoro agile” (artt. 18-23), nell’ambito della quale la prestazione lavorativa viene resa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa.
Le nuove disposizioni prevedono che tale modalità di lavoro debba essere regolata da un accordo scritto tra lavoratore e azienda, nell’ambito del quale dovranno essere definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore, così come i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire al lavoratore un periodo di disconnessione, secondo un’esigenza di cui hanno iniziato a farsi carico alcune normative in ambito europeo per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Sicuramente, tale nuova modalità di prestazione dell’attività lavorativa subordinata presenta la sua caratteristica più interessante non tanto nella possibilità di esercitare l’attività fuori dai locali aziendali, ma nello spazio che la norma lascia agli accordi individuali per organizzare la prestazione lavorativa in fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario.
Una possibilità che, se adeguatamente sfruttata dalle parti, potrà effettivamente consentire di legare anche il lavoro subordinato ai risultati, secondo modalità non dissimili da quelle proprie del lavoro autonomo.

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