I modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, relativi al periodo d’imposta 2017, dovranno essere presentati, in via telematica, entro il 31 ottobre 2018, rispetto alla scadenza ordinaria del 30 settembre, da parte di tutti i contribuenti, e, quindi, non solo da quelli tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010).

Procedendo per gradi, si rammenta che l’art. 1 comma 932 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha modificato i termini per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (nonché delle relative variazioni) e delle bollette doganali. Più nello specifico, è stato, infatti, disposto il rinvio al 1° ottobre 2018 (il 30 settembre cade di domenica), rispetto al 16 settembre, del termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture relativi al secondo trimestre 2018, per i contribuenti che osservano i termini ordinari ex art. 21 del DL 78/2010, oppure al primo semestre 2018, per i contribuenti che si avvalgono della facoltà, introdotta dal DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), di inviare i suddetti dati con cadenza semestrale.
Per evitare la sovrapposizione di adempimenti, la L. 205/2017 ha, inoltre, previsto, in relazione agli anni in cui deve essere effettuata tale comunicazione dei dati delle fatture, il differimento, al 31 ottobre, del termine per presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza ordinaria è prevista al 30 settembre.

Con particolare riferimento al 2018, i modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, dovranno, dunque, essere presentati, in via telematica, entro il 31 ottobre 2018, rispetto al termine ordinario del 30 settembre.
A tal riguardo, si evidenzia che la suddetta proroga per la presentazione dei modelli REDDITI e IRAP ha carattere temporaneo, e quindi non costituisce un differimento a regime. La stessa L. 205/2017 ha, infatti, previsto il venir meno della comunicazione dei dati delle fatture dal 2019 (mediante l’abrogazione dell’art. 21 del DL 78/2010) per effetto dell’estensione della fatturazione elettronica e, tenuto conto che la proroga opera “per gli anni in cui si applicano le disposizioni” di cui al citato art. 21 del DL 78/2010, il rinvio, al 31 ottobre, del termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP dovrebbe, quindi, applicarsi solo per le dichiarazioni da presentare nel 2018.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo della proroga in esame, sono richiamati i termini di cui all’art. 2 del DPR 322/98, relativi alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP con riferimento alla generalità dei contribuenti (persone fisiche, società di persone e associazioni ad esse equiparate ex art. 5 del TUIR, soggetti IRES). Sul punto, risulta però incerto se, nel differimento in parola, possano rientrare anche i contribuenti non titolari di partita IVA (es. soggetti IRPEF non imprenditori o lavoratori autonomi), i quali non sono quindi tenuti a comunicare i dati delle fatture. Valorizzando la finalità della norma (ossia evitare la sovrapposizione di adempimenti con la comunicazione dei dati delle fatture), ai contribuenti non titolari di partita IVA dovrebbe essere precluso il differimento previsto dalla L. 205/2017.

Per contro, è possibile fare riferimento a quanto indicato nelle istruzioni alla compilazione dei modelli 730/2018 (approvati dall’Agenzia delle Entrate con il provv. n. 10793/2018), in relazione ai termini previsti per la correzione dei modelli 730. In particolare, il 31 ottobre 2018 rappresenta il termine previsto per i contribuenti che, in relazione al modello 730/2018 già presentato, intendono presentare un modello REDDITI PF 2018 “correttivo nei termini” per apportare:
– correzioni a loro “sfavore”, essendo precluso, in questo caso, l’utilizzo del modello 730 integrativo;
– correzioni a loro “favore”, qualora gli stessi non intendano o non possano più ricorrere alla presentazione del modello 730 integrativo, per il decorso del termine del 25 ottobre 2018.

Per i contribuenti che presentano il modello 730/2018 (i quali per definizione non sono titolari di partita IVA) è, pertanto, ammessa la facoltà di integrare (tanto a “favore” quanto a “sfavore”) i suddetti modelli già presentati in precedenza attraverso la presentazione, entro il termine differito del 31 ottobre 2018, del modello REDDITI PF 2018. Muovendo da questa base, dunque, è possibile sostenere che la proroga disposta dalla L. 205/2017 abbia una portata generale e, pertanto, si estenda anche ai contribuenti che, non essendo titolari di partita IVA, non sono tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture.

Conferme dalle bozze del modello REDDITI PF 2018

Questa impostazione è, peraltro, confermata dalle bozze dei modelli REDDITI PF 2018 e delle relative istruzioni alla compilazione, rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nelle quali viene previsto un termine unico, differito al 31 ottobre 2018, per la presentazione telematica degli stessi modelli, senza operare alcuna distinzione tra contribuenti tenuti, o meno, alla comunicazione dei dati delle fatture.

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