Agevolazione IMU per una sola abitazione principale
Cambia la definizione di abitazione principale ai fini dell’imposta IMU. Viene infatti stabilito che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni (esenzione o aliquota ridotta) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo stesso.
Si ricorda al riguardo che ai fini dell’IMU, l’abitazione principale è “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Anche ai fini dell’IMU in vigore dal 2020: sono assoggettate all’imposta le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie.
Per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU è necessario che il suo possessore e il suo nucleo familiare, allo stesso tempo, vi dimorino abitualmente e vi abbiano la propria residenza anagrafica. Quindi, per beneficiare delle norme di favore che prevedono l’esclusione dall’IMU per l’abitazione principale (a eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), assumono rilevanza le sole situazioni di coincidenza della residenza anagrafica rispetto alla dimora abituale.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
In considerazione del fatto che l’immobile deve essere utilizzato come abitazione principale non solo dal soggetto passivo, ma anche dal suo nucleo familiare, sono evidenti le problematiche che ne possono derivare nel momento in cui i membri dello stesso nucleo familiare stabiliscono la residenza in immobili situati in Comuni diversi (la legge di bilancio 2020 non ha previsto nulla al riguardo, così come nulla era previsto nella vecchia disciplina dell’IMU).
Il tema ha generato un considerevole contenzioso anche per l’interpretazione estensiva fornita dal MEF. Il Ministero dell’Economia, infatti, ha precisato che il legislatore non ha stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi e che l’esenzione si applica per entrambi gli immobili.
Contrariamente rispetto a quanto affermato dal MEF, si è espressa la Corte di Cassazione, con ordinanza secondo cui ai fini dell’IMU non spetta alcuna agevolazione prevista per l’abitazione principale, nel caso in cui i coniugi siano residenti in due Comuni diversi. I giudici hanno evidenziato che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e quindi che, nel caso di componenti dello stesso nucleo familiare che hanno stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due Comuni diversi, nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale.
Seppur la norma oggetto di analisi stabilisce che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, analoga previsione è contenuta nel comma 741 dell’art. 1 della L. 160/2019. Nello stesso senso si è espressa la Cassazione, per cui un immobile non può essere considerato abitazione principale ai fini IMU se il coniuge, non legalmente separato, ha residenza e dimora abituale in un altro Comune. La Corte, invece, dopo una lunga analisi ha deciso che l’agevolazione IMU per l’abitazione principale non è esclusa dalla residenza anagrafica del coniuge in un immobile diverso (per l’unica abitazione principale dell’unico nucleo familiare la legge consente di beneficiare dell’agevolazione per un solo immobile).
In questo contesto si va a inserire la modifica, che potrebbe avere impatti anche sul contenzioso attualmente in essere.
Maggiori dettagli e delucidazioni contattando lo Studio Dott.Giancarlo Mandorino, commercialista e revisore legale dei conti in Piacenza.